Contributi a fondo perduto maggio non spettanti: sanzioni penali !!!
Contributo a fondo perduto non spettante, l’unico modo per evitare le severe sanzioni è presentare un’istanza di rinuncia prima dell’erogazione del finanziamento. In caso contrario bisogna restituire l’importo ricevuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Il decreto Rilancio ha fatto in modo di semplificare la procedura di domanda per il finanziamento a fondo perduto, vista la situazione di crisi economica che ha seguito l’emergenza sanitaria.
Allo stesso tempo, però, ha previsto sanzioni molto severe in caso di avvenuta erogazione del contributo non spettante: non solo si procede al recupero delle somme maggiorate da sanzioni e interessi, ma è prevista anche la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ecco cosa fare in caso di erogazione del contributo non spettante per evitare le sanzioni.
documento di prassi informa che il soggetto che presenta una rinuncia al contributo ha conseguenze diverse in base al momento di presentazione della stessa, ovvero:
se viene consegnata prima dell’erogazione del contributo non vengono applicate le sanzioni;
se viene presentata dopo l’assegnazione del contributo è consentita la regolarizzazione spontanea, quindi bisogna restituire il finanziamento indebitamente ricevuto, maggiorato di interessi e sanzioni. In questo caso si applica il ravvedimento operoso.
Tanto premesso, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme
tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si
istituiscono i seguenti codici tributo:
“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -
CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
· “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -
INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
· “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -
SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
indicando:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”,
il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo,
nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto
da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al
codice tributo indicato.
