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FONDO PERDUTO DECRETO MAGGIO 2020

A chi spetta

Al contributo potrà accedere anche chi ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 e chi ha il proprio domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di un Comune colpito da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020, cioè quando fu dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza da coronavirus. Per rendere più chiara la platea di beneficiari, l’Agenzia delle entrate fa l’esempio di un titolare di partita Iva che ad aprile 2019 ha fatturato 10.000 euro, i due terzi dei quali sono pari a 6.670 euro. Soltanto sotto questa soglia si avrà diritto al contributo a fondo perduto. Nel caso in cui, invece, il titolare della partita Iva in esempio avesse fatto registrare ad aprile 2020 ricavi per 7.000 euro, dunque maggiori rispetto ai due terzi della somma registrata l’anno precedente, non potrebbe presentare con successo la domanda.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;

  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;

  • enti pubblici;

  • intermediari finanziari e società di partecipazione;

  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);

  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

Quanto si può incassare

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra quanto incassato con la propria attività nel mese di aprile 2020 e l’analogo importo riferito ad aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20% della differenza, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro.

  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non la quota di 1 milione di euro.

  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

In ogni caso, il contributo erogato non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Finestra temporale

Come accennato, le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

I controlli anti-furbetti e le sanzioni

Molti i controlli predisposti per evitare che l’aiuto a fondo perduto venga percepito da chi non ne ha diritto. Innanzitutto l’Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati nelle domande applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973). Verranno poi effettuati ulteriori controlli




anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva. Inoltre, indipendentemente dall’ importo del contributo erogato, sono previsti specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali. Sulla base di un apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute. Qualora da questi controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, scatteranno le procedure di recupero di quanto erogato, con le relative sanzioni nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Senza contare i risvolti penali in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

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